Lo Statuto della Fondazione ‘Scuola materna di Cavalese e Masi’
Lo Statuto della Fondazione Scuola Materna di Cavalese e Masi.
CAPO I
Art. 1 - Origini
La Scuola Materna di Cavalese e Masi è stata istituita con documento di fondazione del 26 febbraio 1862 del notaio Celeste Mendini di Cavalese sotto il nome: “Scuola infantile di Cavalese e frazione dei Masi” con l’intervento dei signori:- Carlo de Riccabona quale speciale incaricato del Comune di Cavalese;- Cirillo Rizzoli, quale erede della cofondatrice Maddalena Rizzoli;- Francesco Giuseppe de Rizzoli, quale esecutore testamentario della cofondatrice Anna Zeni;- Don Casimiro Bertagnolli, quale parroco-decano pro-tempore di Cavalese;- Giuseppina de Riccabona e Marianna Rizzoli, quali rappresentanti della Scuola Infantile di Cavalese e Masi.L’Istituzione è nata per volontà delle signore Anna Zeni, deceduta il 02.10.1850 e Maddalena Rizzoli, deceduta il 15.05.1859. La signora Anna Zeni nel suo testamento del 29.09.1847, lasciò al Comune di Cavalese un fondo di fiorini austriaci 1.301,89 per istituire una scuola materna a Cavalese, con incarico all’Arciprete di dirigere e nominare le maestre, mentre la signora Maddalena Rizzoli lasciò alla Scuola Materna di Cavalese la somma di 1.500,00 fiorini austriaci da investirsi a capitale dal Comune di Cavalese. Il fondo di dotazione iniziale dell’Istituzione ammontava, quindi, a complessivi fiorini austriaci 2.801,89, incassati dal Comune di Cavalese, con l’impegno di corrispondere l’interesse annuo del 5% a partire dal 26.02.1862.Nel documento di fondazione, l’esecutore testamentario della cofondatrice Anna Zeni rinunciò in favore del Comune di Cavalese al patrocinio sull’Istituzione, ottenendo in cambio che il Comune di Cavalese fornisse gratuitamente ed in perpetuo alla Scuola Materna: i locali, legna da fuoco, attrezzi, mobili, personale di servizio nonché i mezzi per le spese indispensabili che non potessero essere coperte dai frutti del capitale di proprietà della Scuola. Il patrocinio, quindi, la direzione e l’amministrazione dei beni dell’Istituzione furono attribuiti al Comune di Cavalese, con la facoltà di preporre alla direzione della Scuola un Comitato formato da due persone “probe, intelligenti e rispettabili per influenza e carità da scegliersi dal Comune possibilmente in due specchiate e ben intenzionate signore di questa borgata”.La prima nomina del Comune di Cavalese del Comitato risale al 27.10.1859 e riguarda appunto le signore Giuseppina de Riccabona e Marianna Rizzoli, intervenute nel documento di fondazione del 26 febbraio 1862. Il Comune di Cavalese autorizzò i propri rappresentanti ad intervenire nel documento di fondazione dell’Istituzione con deliberazione del 29 gennaio 1862, autenticata in pari data dalla Pretura di Cavalese, accettando il patrocinio della Scuola e gli impegni a fornire locali, attrezzi, ecc. nonché il pagamento alla Scuola dell’interesse annuo del 5% su fondo di dotazione di 2.801,89 fiorini austriaci. L’Arciprete di Cavalese Don Casimiro Bertagnolli predispose invece lo Statuto della Scuola, il quale fu approvato il 27.10.1859 da tutti i rappresentanti del Comune di Cavalese. La prima maestra nominata in tale occasione fu la signora Margherita Vaia. L’apertura della Scuola fu fissata per il 14 novembre 1862, presso la casa Balberger. Non essendo stata pronta detta sede per la data fissata, fu stabilita una sede provvisoria in affitto. Il denaro delle due cofondatrici fu contato in 2.801,89 fiorini austriaci dall’imperiale regia Pretura di Cavalese il 2 aprile 1862, mentre lo Statuto fu approvato ed accettato, salvi i diritti vescovili, dall’ordinamento Vescovile il 4 aprile 1862. La Pretura Inquirente Imperiale regia di Cavalese accettò la fondazione in data 23 maggio 1862 e così la Luogotenenza per il Tirolo e Voralberg a firma del suo consigliereaulico. L’insieme di questi documenti fu raccolto dal notaio Romano Nardin in data 3 giugno 1957, su incarico del Presidente della Scuola Materna di Cavalese dr. Claudio Bonagura e registrato all’Ufficio del Registro di Cavalese il 19 giugno 1957 – nro. 481 – Vol. 24 Atti Pubblici con atto di deposito del 3 giugno 1957 – nonché iscritto nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Trento in data 24 marzo 1958. Il Tribunale di Trento riconobbe la natura giuridica di Istituzione di pubblica beneficienza alla Scuola Materna di Cavalese ai sensi della Legge 17.07.1890 e R. D. 31.12.1923 nro. 3145 e R.D. 22.04.1923 nro. 983 con proprio provvedimento del 24 marzo 1958. L’attività dell’Istituzione è continuata dalla data di fondazione fino ad oggi.
Art. 2 - Denominazione e Sede
A seguito della depubblicizzazione, avvenuta per effetto della normativa di cui alla Legge Regionale n. 21 settembre 2005 n. 7, è istituita, ai sensi degli artt. 12 e segg. del Codice Civile, la Fondazione denominata “Scuola Materna di Cavalese e Masi” con sede nel Comune di Cavalese.
Art. 3 – Scopi
Essa ha lo scopo di accogliere di norma i bambini che hanno compiuto il terzo anno di età fino all’inizio dell’obbligo scolastico e di promuoverne lo sviluppo, la crescita culturale e la socializzazione, assicurando una concreta realizzazione del diritto allo studio nel rispetto del primario compito di istruzione ed educazione che compete alla famiglia. La Scuola svolge attività educativa nelle aree religiosa, affettiva, morale, sociale, intellettuale, linguistica, espressiva, musicale, fisica ed igienica. Particolare rilievo assumono il gioco, le attività costruttive e di vita pratica. Essa favorisce la partecipazione diretta dei genitori e di altre componenti della comunità alle attività educative e scolastiche. Promuove inoltre iniziative d’interesse comune. Saranno accolti i bambini appartenenti a famiglie residenti nel Comune di Cavalese nella frazione di Masi con precedenza per gli appartenenti a famiglie povere.
Art. 4 - Frequenza
La frequenza della Scuola Materna è facoltativa. Il servizio di trasporto e la mensa sono garantiti, anche gratuitamente, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente legislazione.
Art. 5 – Patrimonio
Il patrimonio della Scuola Materna di Cavalese e Masi è costituito da beni mobili e beni immobili. Il patrimonio può essere accresciuto:
- dai beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all’incremento patrimoniale;
- dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione destini all’incremento patrimoniale;
- dalle somme derivanti da sovvenzioni o contributi di enti pubblici, privati, istituti di credito ed enti in genere.Il patrimonio della Scuola Materna di Cavalese e Masi sarà descritto in apposito inventario cui fare riferimento per ogni successiva variazione allo stesso.
Art. 6 - Mezzi
La Scuola provvede ai propri scopi mediante:
- il contributo di enti e privati;
- i contributi della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della Legge Provinciale n. 13 di data 21.03.1977 e successive modificazioni;
- le rendite patrimoniali;
- ogni altra entrata non destinata all’aumento del patrimonio.
CAPO II
Art. 7 – Organi
Sono organi della Scuola:
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- l Vice Presidente;
- Il Comitato di gestione delle singole scuole.
Art. 8 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 membri, compreso il Presidente:
- nr. 3 rappresentanti del Comune di Cavalese, di cui uno scelto fra gli abitanti della frazione di Masi;
- il Parroco pro-tempore di Cavalese o un suo delegato, dallo stesso scelto fra cittadini residenti, che lo sostituisca per tutta la durata del mandato;
Al Consiglio di Amministrazione partecipano con funzioni consultive, i rappresentanti di ciascuno dei Comitati di gestione, scelti fra i genitori eletti nei comitati stessi. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio ambito il Presidente a maggioranza di voti espressi a scheda segreta. I Consiglieri durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati senza interruzione. In caso di decadenza, dimissione, decesso di un Consigliere, questi è surrogato dallo stesso ente che aveva nominato il predecessore. Il nuovo Consigliere dura in carica per la durata residua del mandato del Consiglio di Amministrazione.Qualora venisse meno contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto.
Art. 9 – Compensi agli Amministratori
Il Consiglio di Amministrazione può determinare l’indennità di carica da corrispondere al Presidente e l’ammontare del gettone di presenza da corrispondere ai membri dell’organo di amministrazione.Spetta in ogni caso agli Amministratori l’indennità di missione nonché il rimborso delle spese forzose sostenute a causa del mandato ai sensi e nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 10 – Compiti
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del bilancio.Al Consiglio di Amministrazione è riservata l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione dell’Ente.
Art. 11 – Adunanze
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio dell’Ente; dovranno svolgersi inoltre quando lo richiedano con domanda scritta e motivata, almeno 2 membri del Consiglio.-
Art. 12 - Adunanze e deliberazioni
I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive decadono dalla carica.Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, devono essere prese con l’intervento della metà più uno dei membri ed a maggioranza assoluta dei presenti. Ai fini della validità delle adunanze non va computato il membro che non può intervenire alla decisione né prendere parte ad altri provvedimenti che sono relativi ad interessi suoi o di parenti o affini fino al 3° grado o a interessi di soggetti amministrati dallo stesso o da parenti o affini del medesimo grado.Le votazioni si svolgono in forma palese. A parità di voti la proposta si intende respinta.
Art. 13 – Verbali
I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Presidente della seduta, sono firmati da tutti gli intervenuti e dal segretario del Consiglio di Amministrazione se ed in quanto nominato.Quando uno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare ne è fatta menzione.
Art. 14 – Presidente
Il Presidente dell’Ente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri con la maggioranza assoluta degli stessi. Con le stesse modalità il Consiglio elegge un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, la sostituzione compete al membro del Consiglio di Amministrazione più anziano.
Art. 15 – Attribuzioni
Spetta inoltre al Presidente:A) Curare l’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;B) Sospendere per gravi motivi il personale dipendente;C) Adottare in caso di assoluta urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.
Art. 16 Organo di revisione
L’Organo di Revisione è nominato dal Consiglio di Amministrazione. L’Organo di Revisione dura in carica per un numero di esercizi pari a quello del Consiglio di Amministrazione ed ha il compito di controllare il rispetto dello Statuto e l’operato degli amministratori, nonché la veridicità dei conti presentati dal Consiglio di Amministrazione.L’Organo di Revisione può essere invitato ad intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell’esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze. Di ogni rilievo viene riferito allo stesso Consiglio. Le riunioni dell’Organo di Revisione sono verbalizzate in apposito registro. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile.All’Organo di Revisione potrà essere riconosciuto un compenso per l’attività svolta, fatto salvo comunque l’eventuale rimborso delle spese.
Art. 17 - Comitato di gestione
La nomina, la composizione, il funzionamento e le competenze del Comitato di Gestione sono regolate dalla normativa provinciale.
CAPO III - Amministrazione e norme generali
Art. 18 - Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario della Scuola Materna di Cavalese e Masi ha inizio dal 1 settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo. Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio annuale, che dovrà essere approvato entro i 120 giorni dalla scadenza dell’esercizio, il bilancio deve essere verificato dall’Organo di Revisione a mezzo di apposita relazione e quindi depositato presso la sede dell’ente. Dal bilancio devono risultare all’attivo i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e gli eventuali proventi relativi ad attività marginali svolte, ed al passivo gli impieghi effettuati.
Art. 19 – Personale
Le modalità di assunzione del personale dipendente, lo stato giuridico e il trattamento economico sono disciplinate dalla legge e dagli accordi sindacali. Fra il personale dipendente della Fondazione può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione un segretario.
CAPO IV - Devoluzione patrimoniale e disposizioni finali
Art. 20 – Devoluzione patrimoniale
La Scuola materna di Cavalese e Masi si estingue, a seguito di apposita delibera da parte del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole di almeno quattro membri, per i motivi e con le modalità di cui all’art. 27 del C.C.All’atto dell’estinzione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Nel caso della sua estinzione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Scuola Materna di Cavalese e Masi, che resterà dopo esaurita la liquidazione, sarà devoluto al favore del Comune di Cavalese.
Art. 21– Norma transitoria
Il Consiglio di Amministrazione dell’IPAB “Scuola Materna di Cavalese e Masi” rimane in carica sino all’iscrizione della nuova fondazione di cui al presente Statuto nel registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato.